Misure di sicurezza: la libertà vigilata

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La libertà vigilata è una misura di sicurezza e consiste in una limitazione della libertà personale posta sotto il controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza, in modo da garantire il riadattamento del reo alla vita sociale ed evitare che possa commettere nuovi reati.

E’ una misura che può essere disposta nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi.

Indice

Quando può essere applicata una misura di sicurezza?

Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale e si applicano in presenza di due presupposti:

1) Requisito soggettivo: il destinatario deve essere socialmente pericoloso;

2) Requisito oggettivo: il destinatario deve aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato.

Che cosa significa “Pericolosità sociale”?

Caratteristica eventuale dell’autore del reato, consistente nella probabilità che commetta altri reati, da valutarsi in base alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.; si tratta di una caratteristica non permanente in quanto sottoposta a riesame e presupposto per l’operatività delle misure di sicurezza.

Le quattro forme specifiche di pericolosità criminale previste dal codice penale sono: la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere. La prima determina quale effetto principale un aumento della sanzione penale; le altre comportano l’applicazione di una misura di sicurezza.

Misure di sicurezza detentive e non detentive.

Le misure di sicurezza si dividono in detentive e non detentive. Nella prima categoria il destinatario puo essere collocato presso:

  • un ospedale psichiatrico giudiziario;
  • una casa di cura e custodia;
  • una colonia agricola o casa lavoro

Con la misura di sicurezza non detentiva sono previste delle limitazioni alla libertà del soggetto:

  • libertà vigilata;
  • Divieto di soggiorno;
  • Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
  • L’espulsione dello straniero dallo Stato.

Le misure di sicurezza patrimoniale

Le misure a carattere patrimoniale sono

1) la cauzione di buona condotta;

2) la confisca.

Queste misure colpiscono gli strumenti e i beni utilizzati per la commissione del reato o che derivano dal reato stesso commesso dal soggetto.

 Che cos’è la libertà vigilata?

La libertà vigilata non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l’assistenza.

Si tratta in buona sostanza si un complesso di prescrizioni, alcune a contenuto negativo ed altre a contenuto positivo, destinate ad impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale del reo.

Il codice non contiene una elencazione tassativa delle prescrizioni, ma è affidata al giudice la modalità mediante le quali attuare le suddette esigenze di controllo e di reinserimento sociale, adattandole alla personalità del soggetto destinatario della misura.

La pena e le misure di sicurezza.

A differenza della pena, le misure di sicurezza non hanno funzione strettamente punitiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo.

Le misure di sicurezza si applicano anche ai non imputabili, a differenza della pena che si applica solo a soggetti imputabili; le misure di sicurezza non hanno una durata fissa mentre la pena si.

Per la loro applicazione è necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

Quando viene ordinata la libertà vigilata?

La libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi:

  • Se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
  • Se è disposta la liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
  • Quando il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di “abitualità” o “professionalità”;
  • Se il MdS, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale (art. 679 c.p.) dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata (art 69 L. 354/1975);
  • Negli altri casi previsti dagli art. 229 e 230 c.p.;
  • In caso di ammissione di una licenza agli internati;
  • In caso di ammissione di una licenza ai semiliberi.

 Contenuto minimo delle prescrizioni della libertà vigilata:

  • L’obbligo di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta;
  • Il divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia ed il Centro di Servizio Sociale;
  • L’obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza.

 Compiti dei sevizi sociali nel corso della misura a sostegno del condannato.

Il Centro di servizio sociale ha il compito di aiutare il condannato in libertà vigilata ai fini del suo reinserimento e, pertanto:

  1. sostegno e assistenza;
  2. coordinamento con il MdS circa i miglioramenti del soggetto sottoposto alla libertà vigilata.

Mentre, la sorveglianza del condannato in libertà vigilata è invece affidata alle autorità di pubblica sicurezza.

Misure di prevenzione e misure di sicurezza.

Misura di sicurezza da non confondere con le misura di prevenzione.

È bene ricordare che, mentre le misure di prevenzione sono provvedimenti special-preventivi il cui fine è quello di evitare che determinati soggetti, considerati pericolosi, commettano dei reati. Queste misure non richiedono quale condizione la commissione di un reato ma solo la sussistenza di specifici indizi di pericolosità.

Mentre le misure di sicurezza richiedono anche la commissione di un reato oltre alla pericolosità.

«La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali. (art.228 c.p.)»

 

Aree di competenza

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