La caparra confirmatoria in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare di compravendita ai sensi dell’art. 56D.Lgs. n. 159 del 2011

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Cassazione penale sez. VI Dep. 30.5.2023n. ☁️ ☁️☁️codice antimafia art. 56 d.lgs 159/2011💸…restituzione della somma percepita e trattenuta a titolo di caparra confirmatoria in conseguenza della risoluzione del contratto preliminaredi compravendita …stipulato tra essa opponente e la predetta società, ⁉️risoluzione dichiarata dall’#amministratoregiudiziario previa autorizzazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, comma 1.(#rapportipendenti)⛔️⚖️ Come chiaramente si desume, anche dalla collocazione nel Capo V (Effetti dl contratto) del Titolo II del Codice civile, la caparra confirmatoria (art. 1385) non costituisce un negozio ad effetti reali, 👉bensì una mera clausola accessoria al negozio principale.Il contratto a efficacia reale o contratto ad effetti reali e’, infatti, il contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto e nulla di tutto questo avviene con la stipula espressa di una clausola di caparra confirmatoria ovvero per effetto della dazione di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili a detto titolo, in funzione del rafforzamento della volontà negoziale di una parte di voler adempiere al negozio.Non v’e’ stato, pertanto, trasferimento di alcun diritto, né reale né di altra natura, in favore della promissaria venditrice e odierna ricorrente, sicché non può darsi violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, comma 1.🛎️La previsione fonda la sua ratio nella circostanza che ‼️la risoluzione del contratto interviene in questo caso iussu iudicis (in forza del provvedimento del giudice delegato #GD) nell’ambito della #proceduradiprevenzione, laddove il ricorso evoca ripetutamente il tema dell’affidamento legittimo ed incolpevole della promissaria venditrice nella stipula del contratto definitivo di compravendita, dimenticando per l’appunto di considerare, come puntualmente ricordato dal Tribunale, che nella fattispecie non si verte in ipotesi di colpa di uno dei contraenti e che proprio per tale ragione trova applicazione la statuizione derogatoria sopra indicata. 🔏#risoluzionepreliminare#art56rapportipendenti#dichiarazioneAG#restituzionecaparra#codiceantimafia#laCassazione👆

Sequestro preventivo e sequestro di prevenzione

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