Il procedimento di prevenzione patrimoniale coinvolge a vario titolo numerosi soggetti, diversi dal proposto, che possono o devono intervenire nelle diverse fasi giudiziarie. una vasta categoria è rappresentata dai terzi creditori, titolari di diritti di credito, muniti o meno di diritti reali di garanzia sui beni sequestrati e poi, eventualmente confiscati, il cui interesse è rappresentato dalla garanzia patrimoniale all’adempimento di debiti contratti dal proposto.
Art 52 co. 1 D.Lgs 159/2011 ( cd codice antimafia) “…La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro...”.
📍 La data certa!
L’articolo in commento esordisce nel fissare le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia, con l’obiettivo di assicurare l’effettività della confisca.
Sancisce il principio, secondo cui la confisca di beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità sociale o condannato (di prevenzione o confisca estesa penale) non può recare pregiudizio ai diritti di credito vantati da soggetti terzi (rispetto al reato o alle dinamiche di inveramento della pericolosità), lì dove tale diritto, ove riferito ad epoca antecedente al sequestro, risulti caratterizzato dalla certezza e assistito dalla condizione di buona fede del titolare (credito di per sé non strumentale alla attività illecita o in caso contrario sorto nella inconsapevolezza di tale nesso di strumentalità) (cfr. Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189).
https://www.brocardi.it/codice-antimafia/libro-i/titolo-iv/capo-i/art52.html
L’art. 2704 c.c. (a termini del quale “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo equalmente certo l’anteriorità della formazione del documento; la data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo dí prova“) fa discendere, in particolare, la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione, ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Infatti, la norma in questione non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa e, quindi, opponibile ai terzi e l’assenza di tale elencazione, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, caso per caso, la sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza, secondo l’allegazione della parte, l’anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344, Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; conf. Sez. 1 civ. n. 22430 del 2009, Rv. 610687; Sez. 1 civ., n. 23793 del 2006, Rv. 594602; Sez. 5, n. 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949), restando, invece, affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata.
📍Sugli oneri del #giudicedelegato investito della #verificadiritticredito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di #confiscaprevenzione.🙌
Cassazione_penale_sez_V_07_03_2022_n_22618__1677315411
Sequestro preventivo e sequestro di prevenzione