La separazione e il divorzio in comune: dirsi addio è diventato più facile e veloce, ma a determinate condizioni…
La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 ha introdotto una grande novità, quella di potersi dire addio mediante la separazione consensuale o divorzio congiunto ovvero modificare le condizioni di separazione o divorzio presso la casa comunale. Dunque dal 2014 ci si può separare o divorziare dinnanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile. il comune dovrà essere quello di residenza di uno dei coniugi o il comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio.
Organo incaricato a ricevere e seguire la procedura è il Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, che può anche farsi sostituire.
Il Sindaco, o chi lo sostituisce, riceve da ciascuna parte le dichiarazioni con la quale manifesta la volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio e dunque il divorzio o, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, l’ufficiale dello stato civile compila e sottoscrive l’atto contenente l’accordo.
Solo nel caso di separazione personale e di cessazione degli effetti covili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, il Legislatore prevede il c.d. “Diritto di ripensamento”, che consente nell’invito ai coniugi a comparire nuovamente di fronte all’ufficiale di Stato Civile, non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo.
Pertanto, sul piano operativo, l’ufficiale di stato civile è tenuto a redigere l’atto contenente l’accordo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, dando anche conto, nell’atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data assegnata.
Nel periodo intercorrente tra la data dell’atto e quella fissata per la conferma, che ricordiamo non può essere inferiore a 30 giorni, l’ufficiale dello stato civile potrà svolgere i dovuti controlli in relazione a quanto dichiarato nella dichiarazione dalle singole parti.
Nel caso in cui sia trascorsa la data assegnata ed i coniugi ( anche uno solo) non abbiano confermato l’accordo, è opportuno che l’ufficiale di stato civile iscriva comunque l’atto gia redatto nei registri dello stato civile, annotando la mancata conferma da parte delle parti.
L’atto così redatto non è suscettibile di annotazione.
Questa procedura non è ammessa nel caso siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.