Progetto di stato passivo nel codice antimafia e nel fallimento:due mondi a confronto.

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Il progetto di stato passivo nel codice antimafia e nel fallimento.

Il progetto di stato passivo: La verifica dei crediti nel codice antimafia ha lo scopo principale di garantire la conservazione del patrimonio (o possibilmente il suo incremento) in un’ottica di continuità nell’esistenza (l’azienda è infatti viva) che consenta la restituzione di tale patrimonio alla collettività e per essa allo Stato, mentre la verifica dei crediti nel fallimento è  volta alla verifica dell’esistenza del titolo di credito da accertare a tutela della par condicio creditorum (nella finalità liquidatoria di una azienda morta),. si tratta in buona sostanza di due procedure che hanno  in comune solo lo “schema” di redazione dello Stato Passivo. cioè la grafica redazionale composta da: credito richiesto, rango, proposta del professionista e provvedimento del Giudice Delegato. facilmente ricavabile nell’art. 58, comma 5 bis  D.Lgs. 159/11 https://www.brocardi.it/codice-antimafia/libro-i/titolo-iv/capo-ii/art58.html, che, a proposito della verifica del passivo, recita “l’Amministratore Giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda”.

Tali aspetti formali sono gli unici punti di contatto della disciplina del codice antimafia con le previsioni della Legge Fallimentare (art.95 L.F.). Difatti, il professionista come prescritto dal Codice Antimafia, deve svolgere tutti gli accertamenti funzionali ad evidenziare la sussistenza delle specifiche cause/ condizioni di esclusione/non ammissione dei crediti, espressamente indicate, invece non previsti nel fallimento nella redazione del progetto di stato passivo.

Ed infatti, nel D.Lgs 159/2011 sono previsti una serie di articoli, ovvero:

  1. art. 50 comma 2: non ammissione per confusione relativa a crediti erariali, in quanto lo Stato/Erario è contemporaneamente creditore e debitore di se stesso, pertanto, per effetto della confisca lo Stato diventa proprietario del patrimonio, gravato però dai debiti verso l’Erario (se stesso), da cui l’estinzione per confusione e la non ammissione del credito pronunciata dal Giudice delegato.
  2. art. 52, comma 1 lett. b): la non strumentalità del credito all’attività illecita e l’esistenza della “buona fede” del terzo creditore, elementi necessari affinché un credito possa essere ammesso;
  3. art. 52, comma 1, lett a), mancanza di altri beni riconducibili al proposto da preventivamente escutere, a pena di non ammissione;
  4. art. 52, comma 1, lett. c) e d), il portatore non viene ammesso per il semplice possesso del titolo, ma deve anche provare il rapporto fondamentale che ne legittima detto possesso;
  5. art. 52, comma 2, cioè l’inerenza tra il credito di cui si chiede l’ammissione rispetto ad uno o più patrimoni (al proposto o a terzi “interposti”, a persone giuridiche riconducibili al proposto) rientranti nel sequestro;
  6. art. 58, comma 5 prevede che la domanda di ammissione, venga depositata entro il termine stabilito dal Giudice, a pena di decadenza. Successivamente a tale termine, e comunque non oltre un anno dal deposito del Decreto di esecutività dello Stato Passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono sottoposte all’accertamento in sede di verifica, solo ove il creditore provi di non aver potuto presentare tempestivamente per causa a lui non imputabile;
  7. art. 58, comma 4, prevede che la domanda di ammissione non interrompe la prescrizione, né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato/proposto e/o il terzo intestatario di beni (l’interposto).

Il codice antimafia

Nel fallimento, invece, il deposito della domanda blocca ogni termine prescrizionale. Nel fallimento, quindi, l’ammissione del credito è legata alla sua materialità (l’esistenza del titolo), cioè alla sussistenza di supporti documentali, non essendo richiesti accertamenti specifici, previsti invece dalle cause di esclusione contenute nel Codice Antimafia. Nel fallimento un credito bancario per mutuo garantito da ipoteca ai fini dell’accertamento necessita solo della verifica dell’esistenza del titolo e della iscrizione ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (per il privilegio), nonché dei rituali riscontri contabili. Una volta completato questo esame, di natura formale, il credito esiste essendo supportato dal titolo, e quindi sarà ammesso “automaticamente”. Nella Prevenzione, invece, questa stessa verifica è solo il punto di partenza di tutti gli ulteriori esami che il professionista dovrà svolgere per soddisfare la verifica dell’assenza delle cause di esclusione del D.Lgs. 159/11 sopra esposte. Se tali cause sussistono il professionista, accertata l’esistenza del credito, dovrà proporne la non ammissione. Progetto di stato passivo.

Mentre nel fallimentare un credito che esiste viene sempre ammesso, nella disciplina del Codice Antimafia un credito esistente può non essere ammesso proprio in ragione degli esiti dei controlli ulteriori, anche spiccatamente penalistici, che il professionista è obbligato a fare in osservanza della normativa antimafia.

Inoltre, mentre nel fallimento normalmente c’è solo un debitore con la sua unica impresa, nella misura di prevenzione sequestro penale c’è sempre almeno un proposto/imputato con tutto il suo patrimonio, nelle Misure di Prevenzione, nel medesimo stato passivo ci sono quasi sempre più debitori giuridicamente distinti, con distinti creditori esclusivi, e con autonomi patrimoni/attivi (masse). si avrà un solo stato passivo intestato alla Misura di Prevenzione, ma sostanzialmente, al suo interno, si formano tanti stati passivi quante sono le società, le ditte e le imprese o le persone fisiche intestatarie di beni/valori riconducibili al proposto/i, imputato.

Le misure di prevenzione patrimoniali

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