La liberazione anticipata

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La liberazione anticipata consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione.

Dispone l’art. 54 O. P.: “Al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata“.

Indice

Qual è il presupposto per poter ottenere il beneficio della liberazione anticipata?

Il presupposto sostanziale per la concessione della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione.

L’istituto ha pertanto la funzione di gratificare il positivo comportamento dell’interessato, al fine di un più efficace reinserimento nella società che si realizza attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione e l’anticipazione del ripristino dello stato di libertà per il condannato.

Come si richiede il beneficio della liberazione anticipata?

Essa viene concessa su richiesta dell’interessato (o del suo difensore), con istanza scritta redatta in carta semplice.

La concessione avviene con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui l’istante è detenuto, dopo aver assunto per il semestre completamente scontato le relazioni dell’amministrazione penitenziaria e dei servizi sociali, nonché il parere del Pubblico Ministero competente per territorio. La decisione avviene de plano, ovvero senza alcuna udienza.

Avverso l’ordinanza, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro 10 giorni dalla comunicazione o notifica, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Chi può beneficiarne della liberazione anticipata?

Tutti i condannati a pena definitiva (anche all’ergastolo), per qualsiasi reato e senza alcuna esclusione.

La liberazione anticipata può essere chiesta dal condannato che sta espiando la pena:

  • in carcere;
  • in detenzione domiciliare;
  • affidamento al servizio sociale o in comunità.

Come viene valutato il semestre?

Ogni semestre viene valutato autonomamente, secondo il principio “atomistico”.

Questo vuol dire che la liberazione anticipata potrà essere concessa per un semestre e non concessa per un altro semestre.

La valutazione per ogni singolo periodo di richiesta è autonoma. Questo significa che il comportamento tenuto nel periodo precedente non pregiudica la richiesta fatta per il periodo successivo. a tal proposti è intervenuta di recente la Cassazione “Ai fini della concessione della liberazione anticipata non rilevano gli episodi criminosi antecedenti al semestre per il quale si richiede la liberazione anticipata. (I Sezione Penale della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2019, n. 43524).

 Come avviene il calcolo?

Il beneficio della liberazione anticipata consente di detrarre quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata a favore del condannato a pena detentiva che abbia fornito prova di partecipazione all’opera di rieducazione (cosicché 6 mesi di pena scontata equivarranno a circa 7 mesi e 15 giorni di detrazione sulla pena finale).

Liberazione anticipata e pre-sofferto in custodia cautelare.

Se prima della sentenza definitiva, il condannato ha trascorso del tempo in custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, tale tempo potrà essere computato nella richiesta di liberazione anticipata.

La liberazione anticipata “speciale”

Inoltre, dal 2003, l’ordinamento penitenziario prevede anche la liberazione anticipata “speciale” che, in particolari condizioni, conferisce al detenuto uno sconto di pena di 75 giorni ogni 6 mesi di detenzione.

La liberazione anticipata speciale consiste in un aumento di 30 giorni per i periodi di liberazione anticipata già concessi (quindi 75 giorni a semestre). Si applica ai semestri di detenzione scontati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre del 2015, con l’esclusione dei semestri trascorsi in regime di detenzione domiciliare.

Tuttavia, la liberazione anticipata speciale non si applica per i seguenti reati:

  • delitti con finalità terroristica o di eversione dell’ordinamento costituzionale;
  • omicidio;
  • rapina;
  • estorsione;
  • violenza sessuale.

In tema di liberazione anticipata, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione all’opera di rieducazione secondo i criteri di cui all’art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni. Solo se tale beneficio risulti già concesso, a decorrere al 1/1/2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena, il riconoscimento di una detrazione di ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre è subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione».

http://www.giurisprudenzapenale.com/2018/01/14/liberazione-anticipata-speciale-nei-2-anni-successivi-allentrata-in-vigore-del-d-l-146-2013-il-beneficio-comporta-anche-per-i-semestri-antecedenti-a-tale-data-una-detrazione-di-pena-pari-a-75-g/

In definitiva, grazie alla liberazione anticipata il condannato può ottenere una riduzione della pena per ogni semestre espiato.

Affinché ciò avvenga è fondamentale avere un buona condotta e partecipare alle attività rieducative dell’istituto carcerario.

Che cosa si intende per concorso di persone nel reato?

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