Il divorzio giudiziale

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Il divorzio giudiziale.

L’istituto del divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898 “ Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.

Con questa normativa è stata cambiata la disciplina che fino ad allora era alla base dell’articolo 149 c.c., ovvero “ Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi”, stabilendo da quel momento che “ Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge”, abbandonando così nel nostro ordinamento il principio dell’indissolubilità del matrimonio.divorzio giudiziale

Indice

Cosa è cambiato per il divorzio : L. 898/70.

Accanto alla morte, ed anche a quella di morte presunta di uno dei coniugi, è causa di scioglimento del matrimonio la cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Si parla di scioglimento del matrimonio quando si tratta di matrimonio civile ( art. 1 L. 898/70) e cessazione degli effetti civili del matrimonio quando si tratta di matrimonio celebrato con rito religioso (art. 2 L. 898/70), poiché vengono meno solo gli effetti civili del matrimonio e non anche quelli religiosi.

Quali sono i presupposti per chiedere il divorzio?

Il divorzio viene pronunciato dal giudice quando, esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, si accerta che la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l’esistenza di una delle cause tassative previste dall’articolo 3 della L. 898/70.

Quali sono i presupposti previsti dall’articolo 3 L. 898/70?

I presupposti sono:

  1. Quando dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
  2. All’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni 15, anche con più sentenza, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale;
  3. a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  4. a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  5. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in dano del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza è ripresa;
  6. nei casi in cui :

a)l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostruire la convivenza familiare;

b)è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i precedenti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale di stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessata effettiva convivenza.

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalla lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rattifica di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Occorre ribadire che, per poter pronunciare sentenza di divorzio devono sussistere entrambi i presupposti, ovvero:

  • la cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
  • una delle cause tassative previste dall’articolo 3 della L. 898/70.

La procedura di divorzio

Il procedimento divorzile si sviluppa in due fasi:

  1. Fase Presidenziale, dinnanzi al Presidente del Tribunale (come la separazione.)
  2. Fase istruttoria, dinnanzi al Giudice Istruttore (come la separazione).

La domanda si propone con ricorso, notificato a controparte.

Il ricordo deve contenere:

  • esposizione dei fatti ed elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili si fonda;
  • se sono presenti una delle cause tassative previste dall’articolo 3 della L. 898/70;
  • indicazione se sono presenti figli;
  • indicata la domanda per l’assegno divorzile (se richiesto);
  • devono essere allegati le dichiarazione dei redditi di entrambi.

Determinazione del Tribunale competente.

Quando il ricorso è proposto da un solo coniuge la competenza è del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda è proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente e, anche se questi è residente all’estero, in qualunque Tribunale della Repubblica (Articolo 4 della L. 898/70).

https://www.legalibomenutoromeo.it/il-divorzio-breve-2/

Presentazione di domanda congiunta di entrambi i coniugi per il divorzio.

Il comma 16 dell’articolo 4 della L. 898/70 prevede la possibilità per i coniugi di proporre istanza congiunta di divorzio; in questo caso la competenza si determina in base al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Tale istanza deve indicare compiutamente le condizioni inerenti i figli e i rapporti economici.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, deve:

  • sentire i coniugi;
  • verificare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
  • verificare le condizioni inerenti i figli.

La decisione del Tribunale è pronunciata con sentenza ma, qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni inerenti ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, trasformerà il rito in contenzioso.

Deposito del ricorso giudiziale.

Il ricorso una volta depositato presso la cancelleria del giudice, questo provvederà con decreto nei successivi cinque giorni a fissare l’udienza davanti al Presidente del Tribunale.

Detta udienza dovrà avvenire entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Il decreto indica anche il termine per la notifica del ricordo e del relativo decreto al convenuto, nonché stabilisce il termine entro cui il convenuto può depositare memoria difensiva (dovrà allegare anche il convenuto le ultime dichiarazione dei redditi).

L’udienza Presidenziale per il divorzio

All’udienza Presidenziale i due coniugi devono comparire personalmente con l’assistenza dei rispettivi difensori.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se a non presentarsi è il convenuto, il Presidente può fissare una nuova data per la comparizione delle parti, ordinando la rinnovazione della notifica al convenuto sia del ricorso che del decreto.

Questa udienza dinnanzi al Presidente ha come scopo tentare una riconciliazione tra le parti, difatti i coniugi vengono prima sentiti separatamente e poi congiuntamente.

Se la conciliazione riesce il Presidente fa redigere processo verbale di conciliazione.

Esito negativo della conciliazione

Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo il Presidente emette ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei figli, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione per la trattazione della causa.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo; può essere revocata o modificata dal giudice istruttore.

Cosa accade qualora uno dei due coniugi muoia durante la pendenza del procedimento?

La morte di uno dei due coniugi determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, impedendo la prosecuzione del giudizio divorzile anche da parte di eventuali eredi.

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