Modifica assegno di mantenimento: quando può essere chiesta.

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Si può modificare l’assegno di mantenimento? La risposta a questo domanda non può che essere affermativa.

Che sia stato stabilito per accordo o con l’aiuto di un giudice, l’assegno di mantenimento non è scolpito nella pietra. Non resta immutabile e può essere rivisto al variare delle condizioni oggettive dei coniugi o dei figli.

Per richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento alla moglie o al figlio sono necessari dei presupposti.

Indice

Assegno di mantenimento: quando e a chi spetta

Il presupposto che giustifica l’esistenza dell’assegno di mantenimento è il dovere di assistenza morale e materiale attribuito ai coniugi.

Il matrimonio fa sorgere in capo ad entrambi i coniugi doveri reciproci e verso i figli (art. 143 e 147 c.c.). Oltre ai doveri quali educare ed istruire i figli e di offrire sostegno morale al proprio marito o alla propria moglie, esiste anche il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, al sostegno economico della coppia e al mantenimento dei figli.

Appare ovvio che i doveri economici non vengono meno neppure quando il rapporto entra in crisi o addirittura (nel caso dei figli) si scioglie ed è proprio a questo che serve l’assegno di mantenimento.

In favore di chi può essere disposto l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento può essere disposto in favore di:

  • coniuge: spetta a quello dei due considerato economicamente più debole e che non abbia redditi propri in grado di consentirgli di essere autonomo;
  • figli: spetta al coniuge presso cui sono collocati i figli minorenni o con disabilità, nonché ai figli anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

Fatti nuovi sopravvenuti.

In presenza di “fatti nuovi sopravvenuti” è sempre possibile chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (e/o dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti). Rivedere l’assegno significa aggiornarne l’importo, viste e considerate le mutate condizioni economiche delle parti, ovvero della parte obbligata al versamento.

È possibile richiedere la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento tramite:

  • Procedura dinanzi al giudice quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento, in modo particolare quando vi è disaccordo tra le parti.
  • Accordo tra coniugi tramite il procedimento di negoziazione assistita, dove non sono richiesti giustificati motivi.

Questo perché si tratta di provvedimenti che non hanno carattere definitivo e sono per loro natura sempre modificabili.

Per poter capire se è possibile chiedere la revisione del mantenimento occorre verificare se la situazione – a livello economico o familiare – sono mutate. Ovvero, bisogna vedere se:

  • è cambiata la situazione economica
  • si è costituto un nuovo nucleo familiare;
  • sono aumentate e dunque cambiate, le esigenze dei figli;

Il mutamento della condizione economica

Uno dei fattori che può determinare la revisione dell’assegno di mantenimento è il mutamento delle condizioni economiche di chi è obbligato a versarlo o di chi, invece, ne beneficia, perché magari la situazione economica è migliorata.

L’Aumento o peggioramento della situazione economica dei coniugi può quindi portare ad una riduzione o ad un aumento dell’assegno di mantenimento.

Ovvio che tutto questo deve essere dimostrato!

Difatti, se il coniuge a cui “spetta” l’assegno di mantenimento migliora la propria condizione economica, abbiamo di fronte un soggetto meno dipendente rispetto a prima, quindi è possibile chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento o addirittura la sua eliminazione.

A tal proposito i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto legittima la riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato il quale abbia dimostrato che il coniuge beneficiario ha iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo, così, un proprio reddito) o che ha trovato impiego anche “in nero”.

D’altro canto, sempre la Cassazione ha ritenuto altresì valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore del beneficiario che ha perso il lavoro. Appare ovvio che la perdita del posto di lavoro incide negativamente ed in modo sostanziale sulla propria situazione economica.

 La costituzione di un nuovo nucleo familiare

Un’altra ipotesi in cui è possibile chiedere ed ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento è la costituzione di un nuovo nucleo familiare.

La formazione di una nuova famiglia o la nascita di un figlio generato dalla relazione con un nuovo partner è circostanza che incide sull’entità dell’assegno, potendo comportarne una riduzione rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione o divorzio.

Naturalmente, il fatto che si sia intrapresa una nuova relazione e si sia costituito un nuovo nucleo familiare, non fa venir meno l’obbligo di provvedere al mantenimento di quello precedente: al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha precisato che il nuovo onere familiare non può portare ad un “allentamento” dei doveri genitoriali.

Ciò premesso, se la nuova unione determina un concreto peggioramento allora è possibile chiedere la revisione dell’assegno.

Le mutate esigenze dei figli

Un criterio cui la legge attribuisce estrema rilevanza ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento è quello delle esigenze dei figli.

Il codice civile parla al riguardo di “attuali esigenze del figlio; secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, tale parametro deve essere valutato tenendo in considerazione il contesto socio-culturale e patrimoniale dei genitori e lo sviluppo psico – fisico dovuto al trascorrere dell’età: tali elementi, infatti, possono determinare un aumento delle esigenze dei figli.

Procedimento ex art. 710 c.p.c.

La revisione dell’assegno non è automatica, ma richiede un provvedimento del giudice; difatti le parti possono ricorrere al tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Si deve proporre istanza ai sensi dell’articolo 710 c.p.c. al giudice del Tribunale civile preposto alla sezione Famiglia.

Il giudice valuterà se esista un cambiamento, nelle condizioni di una delle parti, tale da giustificare un provvedimento di modifica o di revoca dell’assegno di mantenimento.

È opportuno precisare come la concessione della riduzione (o della maggiorazione) dell’assegno, non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza (Cass. n. 23441/2013).

Assegno di mantenimento e nuova convivenza

Che cosa succede se il coniuge a cui è stato accordato l’assegno di mantenimento “si fa una nuova vita”? Quanto incide l’esito di questo nuovo rapporto sul diritto ad un mantenimento dal coniuge? A questa domanda ha dato risposta la giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la sentenza n. 19345 del 2016.

La sentenza si è occupata del caso di una donna, separata dal marito, la quale richiedeva il ripristino dell’assegno di mantenimento dopo il naufragio della nuova relazione instaurata successivamente alla separazione. La Cassazione non ha avuto dubbi sulla vicenda tanto che:

“la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.

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Avv. Bomenuto e Romeo

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento.

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