I sanzionati del lockdown: quando e come è possibile fare ricorso.

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I sanzionati del lockdown.

Dall’inizio dell’epidemia all’incirca il 5% degli italiani è stato fermato, sanzionato o denunciato per aver violato le disposizioni governative di contenimento dell’epidemia da coronavirus. I cittadini che hanno trasgredito le regole sono stati in migliaia, ma da questi numeri emergono storie di cittadini che sono stati sanzionati ingiustamente, ovvero per una interpretazione restrittiva della norma da parte degli organi addetti ai controlli.

Indice

Quando è possibile uscire

Il DPCM è abbastanza “chiaro” a tal proposito:

– sono consentiti gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.

E’ vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

I motivi dello spostamento devono essere dimostrati mediante autocertificazione.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

Al  punto “F”  viene specificato il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ma allo stesso tempo consente di svolgere individualmente attività motoria in prossimità dell’abitazione purchè svolta ad almeno un metro di distanza da ogni altra persona.

La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi; la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato.

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf

Perché molti italiani si sono visti applicare una sanzione amministrativa?

La risposta sembra abbastanza semplice, i concetti cardine come prossimità dell’abitazione o situazioni di necessità vengono interpretati ed applicati in maniera diversa a seconda dell’accertatore.

Si badi bene, non siamo qui a dire che gli italiani hanno ragione sempre ma è pur vero che se analizziamo i concetti di prossimità dell’abitazione o beni essenziali, la linea di confine tra il giusto e il non giusto è troppo sottile.

Il concetto di “prossimità” all’abitazione

Tra i casi più contestati vi sono quelli sorpresi a svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione. La circolare del ministro della Salute dello scorso 20 marzo ha stabilito che è consentita l’attività motoria solo in “prossimità” della propria abitazione.

Ma senza un numero preciso il concetto di prossimità a quanto corrisponde?

Quando l’interpretazione letterale da sola non basta, poiché per alcuni accertatori il limite è 300 mt per altri 200 mt, ci sono altri criteri che è doveroso invocare. Le norme devono essere interpretate seguendo la loro “ratio” ovvero quella che è la loro finalità per la quale sono state applicate, avendo sempre ben presente il bene giuridico tutelato, in questo caso la salute. Occorre poi allargare lo sguardo e ricostruirne il significato all’interno del contesto più ampio delle altre norme e dei principi che regolano quella materia.

Molte ordinanze regionali hanno ridotto a 200 metri dall’abitazione lo spazio entro il quale è possibile correre o passeggiare, avendo sempre cura di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, distanza di un metro ribadito dallo stesso DPCM.

Per interpretare questo concetto dovrebbe venirci in soccorso la ratio di tutte le norme emergenziali che è quella di evitare le possibili occasioni di contagio. Occorre quindi contestualizzare il concetto di prossimità e applicarlo al caso concreto.

La responsabilità pratica della corretta applicazione delle numerose norme di queste ultime settimane è allora tutta nelle mani degli accertatori che dovrebbero eseguire dei protocolli omogenei, al fine di non creare pericolose disparità di trattamento, derivanti da interpretazioni difformi affidate al giudizio del singolo.

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La procedura per fare ricorso

Per chi, incorso in una sanzione amministrativa, si sentisse di avere ragioni valide da opporre al provvedimento, ecco come procedere.

Il DL 19 dello scorso 25 marzo ha depenalizzato tutte le violazioni commesse fino a quella data. Tutto da rifare. Chi ha violato le regole in precedenza pagherà una multa ridotta di 200 euro, per gli altri la sanzione va da 400 a 3mila euro. Però se si paga entro 30 giorni verrà accordato lo sconto del 30 per cento.

Importante sui termini per scritti difensivi e ricorso: allo stato, i termini per il pagamento della multa nonché quelli per la presentazione di scritti difensivi e di proposizione del ricorso sono sospesi fino all’11 maggio. Solo a partire dal 12 maggio, quindi, decorrerà il termine relativo che nello specifico è di 60 giorni entro cui presentare memorie e/o scritti difensivi al Prefetto territorialmente competente tramite raccomandata a/r o a mezzo Pec. L’interessato può chiedere di essere sentito. A questo punto il Prefetto, se non dovesse ritenere di archiviare la procedura, dovrà emettere l’ordinanza ingiunzione avverso la quale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione.

Alternativamente al ricorso al Prefetto l’interessato può, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, proporre ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione.

Ovviamente rinnoviamo a tutti l’invito al buon senso.

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