Che cos’è l’istituto della messa alla prova?

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Istituto della messa alla prova

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 67 del 28 aprile 2014, mediante la quale sono stati inseriti nel codice penale gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater.

L’istituto della messa alla prova è individuabile all’articolo 168-bis e seguenti del codice penale.

Per ottenere i benefici di questo istituto presto meglio individuati, sarà necessario all’imputato svolgere determinate attività. Lo stesso dovrà:

  • Svolgere un lavoro socialmente utile, che abbia ad oggetto il compimento di attività utili per la collettività. Il lavoro di pubblica utilità sarà svolto in assenza di corrispettivo.
  • Risarcire il danno eventualmente cagionato.

Indice

Procedura:

Chi può chiedere la messa alla prova

Deve essere formulata apposita istanza, personalmente dall’imputato o per mezzo del proprio difensore di fiducia.

Come si richiede e quando può essere richiesta?

La richiesta di messa alla prova può essere formulata anche prima dell’esercizio dell’azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio. Difatti, in presenza dei presupposti il Pubblico Ministero sarà tenuto a dare all’indagato l’avviso in ordine alla possibilità di fare questa scelta processuale. La richiesta potrà essere accompagnata da un programma di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, oppure affiancata alla contestuale richiesta all’UEPE per l’elaborazione del piano.

Se la richiesta è presentata nel corso delle indagini, deve essere depositata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (GIP). Ed attendere comunque il parere del Pubblico Ministero.

Qualora venisse fatta successivamente all’esercizio dell’azione penale i termini processuali per la presentazione saranno differenti a seconda del rito in corso:

  • In sede di udienza preliminare dovrà essere presentata entro le conclusioni;
  • Laddove vi sia un giudizio direttissimo o una citazione diretta a giudizio, prima dell’apertura del dibattimento;
  • Nel caso di decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente all’atto di opposizione;
  • Nel caso di giudizio immediato la richiesta dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

Il procedimento penale nella fase della messa allla prova

Nel corso dello svolgimento della messa alla prova, il procedimento penale sarà sospeso, come saranno sospesi i termini di prescrizione del reato.

A norma dell’art. 168 quater c.p., la sospensione del procedimento sarà revocata nel caso in cui:

  1. grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizione imposte, o nel caso di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
  2. Quando viene commesso, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Buon esito della prova (articolo 168-ter del codice penale): determinerà l’estinzione del reato per cui si procede, tranne per le eventuali sanzioni accessorie.

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