Separazione e divorzio:le sorti del trattamento di fine rapporto, meglio conosciuto come TFR

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Detta quota, se percepita durante il matrimonio, non spetta all’altro coniuge, stessa cosa se percepita dopo la separazione ma prima del divorzio.

Indice

Dunque a chi spetta?

1) è titolare di un assegno divorzile periodico di qualunque entità a carico del coniuge che consegue il T.F.R., 

2) non è passato a nuove nozze;

3) la domanda di divorzio viene depositata (da uno dei due coniugi) prima della maturazione del diritto a ricevere il T.F.R. da parte del coniuge che ha cessato il proprio rapporto di lavoro.

Pertanto spetta al coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, una quota del TFR dell’altro se lo stesso TFR è maturato dopo la proposizione della domanda di divorzio(se è maturato prima è maturato durante il matrimonio o la separazione e non spetta) qualora in sentenza venga riconosciuto al primo, un assegno divorzile periodico. (cfr. Cass. 5553/1999)

Da cosa discende questo diritto a riceverlo?

Se il T.F.R. viene conseguito da un coniuge in costanza di matrimonio quella corresponsione entra a far parte delle risorse della famiglia e deve essere volta alla soddisfazione dei bisogni della stessa.

Difatti, l’art. 143 cc, ultimo comma dispone: “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”).

TRF erogato dopo la separazione ma prima del divorzio.

Mentre, quando il T.F.R. viene conseguito dopo la separazione ma prima della domanda di divorzio, poiché una coppia di separati è ancora sposata (la separazione infatti,a differenza del divorzio, non scioglie il vincolo coniugale, quando un coniuge consegue ilTFR, l’altro ha comunque diritto di fruire in parte di tale risorsa ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.c. sopra richiamato. La separazione infatti interrompe la convivenza matrimoniale ma non il matrimonio, né pertanto estingue i diritti e i doveri che ne discendono.

Quando è escluso il TFR?

Occorre ribadire come, il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta solo quando è in corso l’assegno divorzile, essendo escluso nel caso di assegno divorzile una tantum, ovvero unica soluzione, poiché questa scelta comporta la rinuncia a qualunque ulteriore pretesa di carattere economico nei confronti dell’ex coniuge più abbiente.

Quanto spetta?

In particolare, rispetto all’intero ammontare della pensione che riceveva il de cuius, spetta (a titolo di pensione di reversibilità): 

1.il 60% al coniuge superstite senza figli, (ovvero il 70% se vi è solo 1 figlio senza il coniuge)

2.l’80% al coniuge superstite con un figlio, (ovvero 2 figli senza il coniuge)

3.il 100% al coniuge superstite con 2 o più figli, (ovvero tre figli senza il coniuge).

Se l’ex coniuge deceduto non si era risposato, il divorziato superstite ha diritto all’intera pensione di reversibilità, calcolata come sopra descritto, altrimenti ad una parte di questa, proporzionale alla durata del proprio matrimonio rispetto a quella del matrimonio degli altri coniugi successivi del de cuius. La pensione di reversibilità spetta, alle stesse condizioni sopra   elencate, anche al convivente superstite di un unione civile.

TFR quando spetta al figlio del genitore defunto?

La pensione di reversibilità spetta ai figli solo se erano a carico del genitore defunto, con i seguenti limiti:

1.Se minorenni, sempre, fino alla maggiore età, cioè fino al compimento degli anni 18.

2.Se studenti delle scuole medie superiori, fino al compimento del 21esimo anno di età. 

3.Se studenti universitari, fino al 26esimo anno di età. 

Se il coniuge divorziato ha conseguito un assegno divorzile in un’unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità dell’altro ex coniuge deceduto, poiché detta soluzione comporta la rinuncia a qualunque ulteriore pretesa di carattere economico nei confronti dell’ex coniuge più abbiente.

Per la pensione di reversibilità è richiesto anche l’assegno periodico,. cfr. Cass. S.L. 05/05/2016 n. 9054

https://www.repubblica.it/cronaca/2016/01/25/news/l_una_tantum_nel_divorzio_cos_e_e_come_funziona-132016704/