Covid-19: ultimo provvedimento del 25 marzo.

Legale Romeo > Blog > Articoli > Covid-19: ultimo provvedimento del 25 marzo.

D.L. 19/2020 – Covid-19: è il sesto provvedimento emanato dal Presidente della Repubblica, arrivato il 25 marzo a. c. . Si tratta del sesto, e certamente non ultimo, provvedimento.

Indice

D.L. N. 19/2020

Il nuovo D.L. 19/2020 ha cercato di dare una risposta al rapporto tra DPCM ed ordinanze regionali, a maggior ragione per quanto concerne l’interpretazione dei singoli interventi normativi.

Viene definita la relazione intercorrente tra i due provvedimenti, riconoscendo ampio margine discrezionale alle Regioni, le quali hanno facoltà di imporre provvedimenti cogenti per la popolazione, fino al successivo intervento a firma del Presidente del Consiglio.

Infatti, l’ulteriore elemento di novità è la possibilità di differenziare l’applicazione delle misure di contenimento a seconda delle esigenze ed emergenze territoriali tramite il provvedimento emesso dal Ministro della salute nonché le ordinanze regionali: entrambi questi strumenti sono però temporanei e soggetti ad approvazione. Solo in caso di conferma verrebbero fatti confluire nei DPCM.

Alle Regioni, nelle more dell’adozione dei DPCM, è conferito il potere di aggravare (e non attenuare) le misure di contenimento sull’intero territorio, o su parte di esso, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza intaccare la sfera delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia Nazionale.

Anche con quest’ultimo Decreto viene ribaditaancora una volta la sovranità del DPCM, unico strumento idoneo a rimanere in vigore, lasciando alle ordinanze regionali efficacia solo temporanea.

Il nuovo trattamento sanzionatorio.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 19 riguarda la modifica del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione dei divieti di circolazione sul territorio.

Fino al 25.03.2020 l’ipotesi di reato ascrivibile a coloro che trasgredivano l’obbligo di astenersi dagli spostamenti non giustificati era la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. (“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, […] con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”).

Il nuovo Decreto prevede l’applicazione di una sanzione di tipo amministrativo che comporta per il trasgressore il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, elevabile fino ad un terzo in caso di violazione commesse mediante l’utilizzo di veicoli. Esclude l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste “da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”.

Si tratta di una sanzione che può essere irrogata direttamente dall’autorità pubblica preposta ad effettuare i controlli sul territorio.

Questa è un’importante differenza rispetto alla “sanzione di natura economica” prevista per la commissione di un reato (multa per i delitti o ammenda per le contravvenzioni) che non può essere né decisa né tantomeno riscossa dalle Forze dell’Ordine essendo di esclusiva competenza del Tribunale e quantificabile unicamente a seguito dell’accertamento sulla penale responsabilità del colpevole nell’ambito, appunto, di un procedimento penale da parte di un giudice.

La ragione di questa modifica pare sia quella di evitare un’ulteriore ingolfamento dei singoli Uffici della Procura della Repubblica presenti sul territorio, che difficilmente avrebbero potuto reggere il carico di segnalazioni di reato, uffici già sovraccarichi prima di questa emergenza.

Altra ipotesi del perché di questa modifica, sembrerebbe la previsione che una sanzione amministrativa da 400 fino ad euro 3.000 consentirebbe allo Stato entrate economiche più consistenti. Difatti, se si pensa che il reato di cui all’art. 650 c.p. è punito […] con ammenda fino ad euro 206, che diventano 103 euro in caso di concessione della c.d. oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p.!!!

https://www.interno.gov.it/it/notizie/misure-urgenti-contro-covid19-indicazioni-viminale

Anche le vecchie denunce passano ad amministrative.

E cosa succede a chi ha commesso il reato prima della depenalizzazione? Lo disciplina lo stesso Decreto: anche le vecchie denunce (le denunce secondo i dati dal ministero dell’Interno sono arrivate a ben 115.138) passano a sanzione amministrativa.

Il comma 8 dell’art. 4 stabilisce la retroattività delle disposizioni inerenti la “conversione” delle sanzioni penali in amministrative: “Le disposizioni […] che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, riconoscendo tuttavia a quest’ultime l’applicazione della nuova sanzione amministrativa nella misura minima, ulteriormente ridotta della metà.

Vi è comunque una clausola di riserva in apertura: “Salvo che il fatto costituisca reato”.

I possibili reati contestabili ai trasgressori.

Il Governo ha espressamente previsto che la trasgressione dei divieti di spostamento sul territorio, posta in essere da soggetti già sottoposti alla quarantena o risultati positive al virus, debba configurare autonome fattispecie di reato: l’art. 452 c.p. e articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.

Per quanto concerne l’ipotesi delittuosa, l’art. 452, questa si configura nel momento in cui un soggetto, a titolo di colpa, cagioni un’epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni.

L’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie prevede la punizione di coloro che non osservano un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia.

Pur volendo di fatto abrogare la fattispecie di cui all’art. 650 c.p. relativamente alle violazioni degli obblighi imposti, il Governo ha, di fatto, disciplinato la medesima condotta in modo più rigido: ora chi contravviene ad un ordine imposto è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi, fino a ieri la durata massima della sanzione dell’arresto era per massimo tre mesi.

modulo-autocertificazione-pdf-aggiornato-26-marzo

https://www.legalibomenutoromeo.it/contatti/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *