La separazione personale dei coniugi

Legale Romeo > Blog > Articoli > La separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi può essere definita anche separazione legale poiché si conclude con un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Detto provvedimento:

  • Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
  • stabilisce le condizioni relative all’affidamento dei figlia;
  • si occupa della casa familiare
  • stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

La separazione personale dei coniugi è disciplinata dall’articolo 150 c.c. ” E’ ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale”.

Indice

La separazione consensuale.

E’ consensuale la separazione quando deriva da un accordo tra le rispettive parti e omologato dal giudice. E’ giudiziale quando una delle parti chiede un provvedimento giudiziario di separazione, depositando il ricordo giudiziale per l’appunto.

L’accordo tra le parti.

Attraverso la separazione consensuale le parti decidono concordemente di separarsi.

E’ disciplinata dagli articoli 158 c.c. e 710 c.p.c.

L’articolo 158 c.c testualmente recita:

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.

L’accordo raggiunto tra le parti è un accordo giuridico bilaterale, privo di condizioni e termini.

Detto accordo deve contenere:

  1. consenso dei coniugi a vivere separati,
  2. affidamento dei figli.
  3. assegnazione casa familiare.
  4. eventuale assegno di mantenimento.

Affinché l’accordo sia valido è necessario l’omologa del Tribunale (Art. 158 co. 1 c.c. e comma 4 art. 711 c.p.c.

La procedura di separazione consensuale

La procedura di separazione consensuale si compone di due fasi.

La prima fase di separazione consensuale è dinanzi al Presidente del Tribunale, difatti, come recita l’articolo 711 co. 1-2-3 c.p.c ” Nel caso di separazione consensuale previsto dall’articolo 158 c.c., il Presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”.

Dalla norma appena riportata appare evidente che la domanda per la separazione si propone con ricorso.

La competenza in caso di ricorso congiunto è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi. nel caso di ricorso presentato da uno solo dei coniugi, la competenza sarà del tribunale del luogo dove l’altro coniuge ha la residenza o domicilio.

La separazione ed il divorzio in negoziazione assistita

Dopo il deposito del ricorso preso la cancelleria del Tribunale competente, il Presidente emette decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti.

Nel caso di ricorso presentato da un solo coniuge, questo dovrà notificare ricorso e decreto  all’altro coniuge (art. 706 ultimo co. c.p.c.).

I coniugi dovranno presentarsi personalmente il giorno dell’udienza davanti al Presidente del tribunale.

il Presidente avrà il compito di tentare tra le parti la conciliazione, dove se va bene il procedimento si estingue.

In caso di mancata conciliazione, ai sensi dell’art. 711 co. 3 c.p.c., le parti sottoscrivono il verbale di separazione consensuale in cui si da atto del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e i figli.

La seconda fase della separazione consensuale è dinnanzi il Tribunale, difatti gli atti, terminata la fase dinnanzi al presidente vengono trasmessi al Tribunale.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, omologa la separazione.

Difatti, l’articolo 711 comma 4 c.p.c., testualmente recita “La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente“.

L’omologa del tribunale dell’accordo di separazione.

Il Tribunale dovrà effettuare le opportune verifiche riguardanti:

  1. Competenza del  giudice adito;
  2. legittimità delle condizioni stabilite dai coniugi nell’accordo;
  3. legittimità riguardante l’affidamento e mantenimento dei figli.

in caso di contrasti riscontrati da parte del Tribunale nell’accordo, vengono indicate alle parti le modifiche da effettuare nell’accordo.

Una volta che il tribunale avrà con decreto omologato il verbale di separazione esso avrà efficacia di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e costituirà titolo per l’iscrizione di ipoteca.

La separazione ed il divorzio in negoziazione assistita

https://www.legalibomenutoromeo.it/gratuito-patrocinio-assistenza-legale-carico-dello-stato/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *