La separazione ed il divorzio in negoziazione assistita

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Negoziazione assistita

Ormai ci sono diversi modi per affrontare una separazione o un divorzio, con dei tempi e modi ragionevoli, senza farsi una battaglia in tribunale, mediante la procedura della negoziazione assistita.

Difatti il legislatore ha messo a disposizione nuovi strumenti per affrontare la separazione, senza ricorrere ad un Giudice.

Indice

La negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio

L’introduzione della negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio.

Il decreto legge 132/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita. Con questa procedura si consente di traslare dal Tribunale allo Studio legale alcune procedure, tra cui la separazione e divorzio.

Con la negoziazione assistita i coniugi possono ottenere velocemente sia la separazione che il divorzio, purché consensuale, e regolare le trasmissioni patrimoniali, anche in presenza di figli minori e non autosufficienti.

In definitiva la negoziazione assistita consente la risoluzione alternativa delle controversie, consentendo nel caso della separazione o del divorzio di trovare un accordo tra le parti in maniera amichevole evitando di entrare in Tribunale davanti ad un giudice.

Come funziona la negoziazione assistita?

Quando uno dei coniugi decide di intraprendere la procedura di separazione o divorzio, il legale gli deve sottoporre la possibilità di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita. Se la parte decide di utilizzare l’istituto, l’avvocato deve comunicare ( in genere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), all’altro coniuge, l’intenzione del suo cliente di procedere con la negoziazione. L’altro coniuge si rivolgerà al suo legale di fiducia e, se è d’accordo nel procedere con negoziazione assistita, i rispettivi avvocati procederanno alla redazione della cosiddetta convenzione. I coniugi devono firmare un accordo nel quale è specificato il termine entro il quale terminare la procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi,

Quali documenti occorrono per la separazione con negoziazione assistita?

I documenti sono gli stessi richiesti per la separazione in Tribunale, come:

  1.  Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da chiedere al comune di celebrazione del matrimonio;
  2.  Certificato di stato di famiglia e di residenza;
  3.  Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
  4.  Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

L’accordo di negoziazione sottoscritto nello studio dell’avvocato produce gli effetti del provvedimento giudiziale di separazione o di divorzio.

L’accordo.

La procedura si conclude con un accordo di negoziazione assistita.

L’accordo ha natura di contratto fra le parti e sarà vincolante per le stesse in riferimento a quanto pattuito. Lo stesso sarà sottoscritto dalle parti e, per autentica, dai rispettivi difensori.

Dunque in questo accordo vengono disciplinate le condizione e cioè:

  1. assegno di mantenimento;
  2. l’assegnazione della casa coniugale;
  3. l’affidamento dei figli.

La trasmissione dell’accordo al P.M.

L’accordo così redatto, insieme ai documenti che attestano il matrimonio ed i dati anagrafici e reddituali dei coniugi, nonché dei figli se presenti, deve essere trasmesso, a cura dei legali, al P.M. presso il Tribunale competente per la verifica.

Se ci sono figli minori di diciotto anni, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’accordo raggiunto a seguito di accordo di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale dopo aver verificato la regolarità rilascerà il nella osta. In alternativa rilascerà l’autorizzazione.

La negoziazione assistita per il divorzio

La procedura è la medesima seguita per la separazione solo che è necessario essere separati ininterrottamente (cioè senza alcuna riconciliazione intervenuta medio tempore) da almeno 6 mesi se la coppia si è separata consensualmente (ovvero in negoziazione assistita ) o da almeno 1 anno se la coppia si è separata con procedura di separazione giudiziale.

Adempimenti successivi dei legali.

A seguito del nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., uno dei due avvocati deve trasmettere entro dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile dove è stato celebrato il matrimonio, copia autentica dell’accordo. In caso di ritardo o di omissione l’avvocato rischia una sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.

L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.

Efficacia dell’accordo

Dalla data ivi certificata, l’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono l’iter di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio quindi:

  1. Scioglimento comunione legale;
  2. Effetti derivanti dal divorzio in ambito successorio;
  3. Se contiene la determinazione di un assegno o altra previsione di natura patrimoniale, può costituire titolo esecutivo nonché titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati Bomenuto e Romeo affiancano il coniuge che deve affrontare la separazione nella procedura di negoziazione assistita, avendo cura non solo di tutelarlo per quanto riguarda gli interessi economici ma anche gli aspetti relazionali con l’altro coniuge ed in particolare, se presenti, gli interessi principali dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave. Tutto questo con la finalità di conseguire, nel minor tempo possibile, il raggiungimento di un accordo di separazione o divorzio equilibrato e soddisfacente per il proprio cliente e ad un costo ragionevole.

Il divorzio breve

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