La richiesta di Protezione Internazionale: Asilo Politico e Protezione Sussidiaria

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La Protezione Internazionale consiste nella possibilità per il cittadino straniero di richiedere protezione all’Italia, anche se l’ingresso è avvenuto in modo irregolare.

Indice

Presentazione della domanda di Protezione Internazionale

È necessario per il richiedente motivare nella domanda di protezione internazionale le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga dal Paese di origine.

Persecuzione o danno grave: da parte di chi?

Gli agenti provocatori di questa persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non voglia fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.

Termine per presentare la domanda

Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata in ogni momento.

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Protezione Internazionale: Asilo Politico o Protezione Sussidiaria

In Italia, le forme di protezione internazionale previste e garantite sono due: l’Asilo Politico e la Protezione Sussidiaria.

Possono richiedere la protezione internazionale tanto gli stranieri, ovvero quelli che hanno cittadinanza di stati terzi che gli apolidi, ovvero quelli che nessuno Stato considera propri cittadini in base al proprio ordinamento giuridico.

 L’Asilo Politico

Questa forma di Protezione Internazionale viene garantita a coloro i quali è riconosciuto lo Status di rifugiato. Rifugiato è colui che, per il timore fondato di esser perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

Quali sono gli elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato?

Gli elementi per il riconoscimento di detto status sono:

  1. Fondato timore di essere perseguitato;
  2. Motivi della persecuzione;
  3. il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato.

Quali sono gli atti di persecuzione?

Quali siano questi atti è ben indicato all’art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011 (Direttiva qualifiche), ove si legge che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”.

In che forma possono avvenire gli atti di persecuzione?

Gli atti di persecuzione possono avvenire in diversa forma, ovvero in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia

La Direttiva qualifiche aggiunge inoltre che il timore d’essere perseguitati, per quanto normalmente si costituisca anteriormente alla partenza dello straniero, tuttavia, è fondato anche laddove basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine.

Direttiva europea Dir. 2011/95/UE (“Direttiva qualifiche”)

Motivi della persecuzione

Altro elemento per richiedere lo status di rifugiato sono i motivi per i quali gli atti persecutori hanno origine. Si tratta di motivi che devono esistere ed appartenere ad una delle categorie tipicizzate e previste dalla norma.

Difatti, all’art. 10 capo III della Direttiva UE 2011/95 sono indicati i motivi che, devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale e opinione politica.

Impossibilità di chiedere Protezione al Paese d’origine

Ennesimo e ultimo elemento è l’impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d’origine o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, non effettiva, ovvero non attuabile.

È bene evidenziare che, con Paese d’origine deve intendersi non soltanto lo Stato in quanto tale, ma anche partiti o organizzazioni, comprese quelle internazionali che hanno potere sullo Stato in questione o su di una parte consistente del suo territorio.

Successivamente, in ordine all’utilità del mezzo di protezione, si richiede che questo esista, sia effettivo e non meramente temporaneo. Precisamente, tale protezione è in generale fornita “se i soggetti adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione”.

Nella valutazione dell’esistenza ed idoneità della protezione ottenibile dallo stesso Paese d’origine, gli Stati ospitanti tengono conto delle condizioni generali vigenti nel paese al momento stesso della decisione sulla domanda. Per tali ragioni gli Stati devo assicurarsi di avere informazioni precise e aggiornate e, le stesse devono pervenire esclusivamente da fonti pertinenti quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo.

 Cause di esclusione dello Status di rifugiato

L’art.12 capo III della Direttiva UE 2011/95 indica le cause di esclusione dello Status di rifugiato, ovvero quelle circostanze che, anche se presenti in capo al richiedente tutti i requisisti essenziali per l’ottenimento della protezione indicati in precedenza, comportano per lo Stato ospitante un dovere di diniego della protezione.

La prima causa di esclusione è prevista per coloro che possono avvalersi di una forma diversa – alternativa di protezione rispetto a quella richiesta, dove, quella alternativa deve, tuttavia, essere offerta da Organizzazioni Internazionali ed essere, anche in tal caso, effettiva e non temporanea.

La seconda causa di esclusione, invece, sussiste in capo a coloro i quali si siano macchiati di gravi crimini contro l’umanità. Precisamente:

  • chi abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  • chi abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato o chi, prima del momento del riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune, anche qualora fossero stati perpetrati con un dichiarato obiettivo politico;
  • chi si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

 La Protezione Sussidiaria

La protezione sussidiaria, rientrante anch’essa nella protezione internazionale, viene rilasciata qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione ma, tuttavia, dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine.

 Danno grave quale presupposto per richiedere la protezione sussidiaria.

Per danno grave dove intendere la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale o altra forma di trattamento inumano.

 Cause di esclusione

Come per l’Asilo Politico anche la Protezione Sussidiaria è esclusa nei casi di possibilità di protezione alternativa e responsabilità per gravi crimini umanitari.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o gli uffici della Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma che può essere quella nella quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio.

Al momento della presentazione rilascia un documento che certifica la presentazione della richiesta di protezione internazionale e fissa la data per la verbalizzazione della domanda che sarà effettuata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, il cd. Modello C3.

Conviene sempre predisporre una memoria scritta, nella propria lingua e con traduzione circa i motivi della fuga dal proprio Paese di origine.

La Commissione Territoriale

L’autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale istituita presso gli Uffici della Prefettura.

Audizione

La Commissione Territoriale può riconoscere una forma di protezione internazionale, ovvero status di rifugiato o protezione sussidiaria, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (ad es. qualora sia già stata esaminata da altro Paese), oppure, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria.

 Ricorso avverso il rigetto.

Avverso la decisione della Commissione Territoriale è possibile presentare Ricorso presso il Tribunale Civile del capoluogo di distretto di Corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

Gli avvocati Bomenuto e Romeo offrono la propria competenza ed esperienza per ogni adempimento relativo alla presentazione di un’istanza di protezione internazionale.

 

 

 

Impugnazione avverso diniego protezione internazionale

Protezione sussidiaria e asilo politico

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