La riparazione per ingiusta detenzione

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La riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è stata introdotta dal nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ed è disciplinata dagli artt.314 e 315, dello stesso codice.

Mira ad indennizzare un soggetto che abbia subito ingiustamente una limitazione della propria libertà personale per effetto di una misura custodiale.

Indice

Che cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

Trattasi di un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto all’imputato, che è stato introdotto con il codice di procedura penale del 1988 ed adempie un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell’uomo (cfr. art 5, comma 5, C.E.D.U.). La materia è stata, poi, riformata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. “Legge Carotti”), con l’aumento del limite massimo dell’indennizzo erogabile agli attuali € 516.456,90, oltre che del termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione, ovvero da 18 a 24 mesi.

Quali sono i presupposti per poter richiedere la riparazione per ingiusta detenzione?

Presupposti del diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione consiste nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare patita.

Al primo comma dell’art. 314 c.p.p. è disciplinata l’ingiustizia sostanziale che ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. E’ importante tenere presente che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 314 c.p.p., alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere (pronunciata al termine dell’udienza preliminare) e il provvedimento di archiviazione (all’esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ritiene l’infondatezza della notizia di reato, anziché esercitare l’azione penale formula una richiesta di archiviazione al G.i.p; ovvero anche nel caso in cui manchi una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L’ingiustizia formale è disciplinata dal comma 2 dell’art. 314 c.p.p. e ricorre quando la custodia cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna.

Le condizioni per poter chiedere la riparazione per ingiusta detenzione.

  1. Privazione della libertà personale (carcere o domiciliari) a seguito della custodia cautelare;
  2. Assoluzione o conclusione del procedimento con una delle seguenti formule:
    • perché il fatto non sussiste;
    • per non aver commesso il fatto;
    • perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
    • sentenza di non luogo a procedere;
    • provvedimento di archiviazione.
  3. non bisogna aver dato, o concorso a darvi causa, nell’arresto per dolo o colpa grave

 

Quando può essere proposta domanda di riparazione per ingiusta detenzione?

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta entro due anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

A norma dell’art. 315 c. 1 c.p.p., deve essere depositato, a pena d’inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stato notificato il provvedimento di archiviazione all’interessato. La decisione viene assunta con ordinanza all’esito del procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. Avverso la stessa ordinanza, le parti possono proporre ricorso per Cassazione entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione di deposito di cui all’art. 128 c.p.p.

Trascorsi i due anni si perde il diritto.

 Dove si propone la domanda di riparazione per ingiusta detenzione?

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione si deposita presso la cancelleria della Corte di Appello territorialmente competente.

Quando la sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte d’Appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

Tuttavia, la domanda eventualmente presentata al giudice incompetente, tuttavia, non è inammissibile in quanto trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. c.p.p. e, rilevata la propria incompetenza, il giudice erroneamente adito disporrà la trasmissione degli atti al giudice competente.

A quanto ammonta la riparazione per ingiusta detenzione?

Il massimo che si può ottenere è € 516.456,90.

Redazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione?

Per predisporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è necessario il supporto di un legale.

Documenti da allegare alla domanda:

  • Tre copie della domanda, di cui una in originale;
  • La sentenza di assoluzione con l’attestazione di irrevocabilità;
  • Il certificato dei carichi pendenti;
  • Le dichiarazioni rese al Giudice per le Indagini Preliminari o al Pubblico Ministero;
  • Fotocopia sia del documento di identità che del codice fiscale;

Sono necessari nel caso di arresti domiciliari:

  • Provvedimento di concessione degli arresti domiciliari e l’ordine di scarcerazione;
  • La posizione giuridica, da richiedere all’ultimo carcere di detenzione con l’autorizzazione della Corte d’Appello;
  • Gli atti del procedimento in cui si specifica che l’interessato non ha avuto comportamenti che, per dolo o colpa grave, hanno comportato la sua carcerazione;

Nessun pagamento è previsto per il deposito della domanda e relativa documentazione.

 

Ipotesi in cui la riparazione per ingiusta detenzione non può essere concessa.

Vi sono alcune ipotesi in cui la riparazione non può essere concessa. Si tratta dei casi in cui l’imputato abbia dato causa o concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave. Vi sono alcuni comportamenti che, pur legittimamente assunti nel procedimento penale, possono infatti risultare ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, vista l’autonomia del giudice della riparazione nel verificare se le condotte dell’imputato si pongano come fattore condizionante alla produzione dell’evento detenzione; in particolare, il giudice della riparazione, ai fini della sussistenza della colpa grave, può prendere, ad esempio, in esame il comportamento silenzioso o l’indicazione di un alibi rivelatosi falso. Il diritto all’equa riparazione presuppone una condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione, tanto più in presenza di un quadro indiziario già di per sè significativo (Cass. sez. IV, sentenza 14/09/2017 n. 42014). Quanto al dolo, ai fini dell’esclusione della riparazione, deve essere dimostrato che l’interessato si è rappresentato e ha voluto l’evento della privazione della propria libertà personale o, quantomeno, ne ha accettato il rischio; mentre per la colpa grave è necessario provare l’inosservanza di un diritto obiettivo di diligenza con la possibilità di prevedere che, la violazione di quella norma precauzionale, avrebbe cagionato l’evento (cfr. Cass. n. 1299/1994). Con particolare riferimento alla colpa grave dell’interessato, inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che anche il silenzio, ancorché diritto insindacabile dell’indagato e dell’imputato, può essere comportamento idoneo ad escludere l’indennizzo quando sia consistito nel mancato chiarimento della posizione dell’interessato per l’omessa allegazione di quelle circostanze a lui note atte a contrastare l’accusa o vincere le ragioni di cautela (Cass. n. 46772/2013).

Il diritto alla riparazione è, altresì, escluso quando la custodia cautelare sofferta venga computata ai fini della determinazione della misura di altra pena (c.d. fungibiltà), ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Infine, nel caso in cui venga emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

Determinazione quantitativa operata dal Giudice.

Concludiamo ricordando che la riparazione, non avendo carattere risarcitorio ma di indennizzo, deve essere determinata dal giudice in via equitativa.

Il giudice dovrà tenere conto delle conseguenze di carattere morale e psicologico derivate dalla detenzione, in considerazione del fatto che esse rientrano tra le “conseguenze personali e familiari” indicate dall’articolo 643, comma 1 del codice di procedura penale, richiamato dall’art.315. comma 3, dello stesso codice.

Il giudizio di equità, pertanto, potrà avere solo il limite interno della ragionevolezza e quello esterno della congrua motivazione, dovendo il quantum dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione essere determinato senza riferimento a termini o valori meramente aritmetici, ma attraverso un prudente e globale apprezzamento della situazione dedotta, nell’ambito discrezionale che può e deve essere il più ampio possibile.

 

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