Il rinnovo del permesso di soggiorno.

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Il rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo straniero, alla scadenza del termine stabilito dal permesso di soggiorno e al fine di poter continuare a trattenersi regolarmente nel territorio della Repubblica italiana è tenuto a chiederne il rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora.

Tale richiesta deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza.

L’accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e dalle diverse condizioni stabilite dal Testo Unico.

Indice

Impugnazione avverso il diniego del permesso di soggiorno.

Avverso il mancato rilascio del permesso di soggiorno per diniego, revoca o annullamento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica di tale provvedimento (art. 6 comma 10 T.U. Immigrazione).

Il T.U. prevede un sistema di doppia giurisdizione, ovvero una competenza  ripartita tra giudice ordinario cui spetta il sindacato sui provvedimenti in materia di espulsione dello straniero ed il giudice amministrativo cui spetta il controllo sui provvedimenti relativi al rilascio, al rinnovo e alla revoca del permesso di soggiorno, nonché alle istanze di regolarizzazione.

Il giudizio inerente l’espulsione dello straniero riguarda diritti soggettivi, che incidono sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione, e riguarda altresì attività vincolate della P.A., esercitabile in determinati casi previsti dalla legge; si converso, il giudizio relativo al rilascio del titolo di soggiorno riguarda interessi legittimi ed esprime attività discrezionale della P.A.

Presupposto per attivare il ricorso avverso il diniego.

Il presupposto per attivare il ricorso avverso il rifiuto è costituito dalla comunicazione al soggetto richiedente di un provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione. È necessario che la comunicazione sia comprensibile dal soggetto destinatario, in caso contrario, il documento dovrà contenere una sintesi del contenuto in una delle lingue indicate dal richiedente, ovvero inglese, francese o spagnola (Art. 3 co. 3 Reg. Att.)

Provvedimento amministrativo di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il mancato rilascio del permesso di soggiorno comporta l’ulteriore emanazione del provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto ai sensi dell’articolo 13 co. 2 lett. B) del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione).

Vi sono dei casi pero in cui il provvedimento amministrativo di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno non può essere messo in atto, ovvero:

  1. Quando il richiedente deve effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel proprio paese d’origine, poiché, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 252 del 2001, ovvero, lo straniero presente in Italia anche se irregolare, ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute, quale diritto fondamentale della persona, e può fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti;
  2. Quando il soggetto richiedente ha spontaneamente presentato la domanda di rinnovo del permesso oltre il limite di sessanta giorni dalla sua scadenza, poiché la sua tardiva presentazione potrà costituire solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa il richiedente, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della sua permanenza sul territorio nazionale (S.U. Cass. Civile n. 7892/2003), oppure in presenza di sopravvenute cause di forza maggiore, correttamente documentate dal richiedente.

Il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego. In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.

L.46/2017: Competenza del Tribunale ordinario sezioni specializzate in materia di immigrazione.

la L. 46/2017 ha previsto per le controversie relative al mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini degli Stati membri dell’U.E. o dei loro familiari è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’U.E. del luogo in cui il richiedente ha la dimora, regolate dal rito sommario di cognizione.

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