La denuncia e la querela

Legale Romeo > Blog > Diritto Penale > La denuncia e la querela

Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d’ufficio

In altre parole, non tutte le denunce alle autorità competenti faranno sorgere un procedimento penale; se il delitto denunciato è previsto dalla legge come perseguibile a querela, allora non sarà sufficiente la semplice denuncia.

Indice

La querela

Bisogna ricordare che, la querela può essere presentata solo dalla persona offesa dal reato, e deve essere fatta entro tre mesi.

Ricorda, la querela deve necessariamente contenere la manifestazione di volontà affinché venga punito il reo.

Quali sono i reati perseguibili a querela di parte

Sono quei reati che spesso nascono da dissidi tra privati, come possono essere a titolo semplificativo, la minaccia, la diffamazione, la violenza privata, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il furto, ecc.

La denuncia.

La denuncia può essere fatta da chiunque,

Si può ritirare la denuncia fatta contro una persona?

No, poiché la denuncia riguarda quei reati perseguibili d’ufficio, a prescindere dalla volontà della vittima.

Il denunciante, non ha più alcun potere di intervento nelle indagini o nel processo e potrà, al massimo essere ascoltato come testimone.

La denuncia può essere facoltativa (per i privati) e obbligatoria (per i pubblici ufficiali che ricevono o apprendono la notizia di un reato procedibile d’ufficio)

La denuncia, può essere resa in forma orale o in forma scritta e deve contenere l’esposizione dei fatti che si intendono portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, la denuncia non deve necessariamente indicare l’eventuale responsabile dei fatti denunciati, ma può essere presentata anche contro ignoti, ma per essere valida deve essere sottoscritta dal denunciante.

L’esposto

In ultimo bisogna ricordare l’esposto (art. 1 TULPS, approvato con regio Decreto R.D. 773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6), il quale altro non è che una segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza della presenza di un dissidio tra privati.

Mediante l’esposto, l’esponente chiede all’autorità di intervenire per comporre il contrasto.

Se l’esposto contiene la notizia di un reato procedibile di ufficio allora esso sarà a tutti gli effetti una denuncia e, dunque, l’Autorità dovrà iniziare un procedimento penale.

Non esitare a contattarci per concordare un colloquio preliminare e orientativo per ogni necessario approfondimento.

Che cos’è l’istituto della messa alla prova?

Avv. Romeo 349.2600196

Avv. Bomenuto 347.3860056

www.legalibomenutoromeo.it