Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

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L’amministratore di sostegno è una figura istituita al fine ultimo di tutelare quei soggetti che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Indice

Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Si tratta di una  soluzione intermedia tra l’interdizione e l’inabilitazione.

Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno?

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con il ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il ricorso deve contenere:

  1. le generalità del ricorrente e del beneficiario;
  2. l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
  3. l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
  4. il nominativo e il domicilio dei conviventi;
  5. durata dell’incarico che potrà essere a tempo determinato o indeterminato;
  6. i motivi per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale da compiere con urgenza.

Inoltre, deve essere fornita una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa.

Il compenso dell’amministratore di sostegno

Il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, può liquidare in favore dell’Amministratore di Sostegno un’equa indennità.

In concomitanza al deposito del report annuale, l’amministratore di sostegno potrà presentare l’istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità. Non si tratta di un compenso: l’ufficio dell’amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito. L’equa indennità equivale, in sostanza, ad un rimborso delle spese e del tempo impiegate per l’adempimento dell’incarico.

 

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