Diritto del minore alla bigenitorialità.

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Bigenitorialitàpresenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” ( Cass. Civ., 23 settembre 2015, n. 18817).

Che cos’è il diritto alla bigenitorialità?

Che cosa è stato messo al centro del processo della famiglia?

Al centro di tutto vi è il superiore interesse del minore, ed è intorno a questo che dovrà ruotare il provvedimento del giudice. Il minore al centro di tutto e tutti!

Bigenitorialità” non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

Garantire al figlio una consuetudine di vita che sia stabile e delle relazioni affettive salde con entrambe le figure genitoriali, i quali devono cooperare nell’assistenza, istruzione ed educazione del minore. Quindi bigenitorialità significa che i genitori a prescindere che siano sposati o meno, a prescindere dal fatto che abbiano mai vissuto insieme devono svolgere un ruolo paritetico nell’educazione e nella cura dei figli. Questo dal punto di vista dei genitori!

Dal punto di vista del figlio bigenitorialità significa diritto per il figlio ad avere dei rapporti significativi, in modo corretto, equilibrato e continuativo con ciascuno dei propri genitori e con entrambi i rami familiari dei genitori.

Quindi bigenitorialità significa che l’attività dei genitori, il diritto dovere dei genitori di prendersi cura per il migliore sviluppo psicofisico del figlio, cioè la responsabilità genitoriale è un insieme di funzioni in cui il minore è al centro.

I genitori devono prendere le decisioni di maggiore importanza insieme e devono tenere conto dell’attitudine, della capacità e aspirazioni dei figli. Se non vanno d’accordo deve intervenire il giudice per decidere con un provvedimento cosa sia meglio.

Bigenitorialita significa che ciascun genitore deve permettere all’altro l’accesso nei rapporti con il figlio e nei rapporti con la propria famiglia. Il genitore valido è appunto quello che permette all’altro di esercitare in modo paritetico la bigenitorialità.

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La Cassazione con l’Ordinanza 10 dicembre 2018 n. 31902 precisa che la bigenitorialità non si estrinseca in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, ma richiama semplicemente il diritto di ciascun genitore e del figlio ad essere presente in maniera significativa nella sua vita, contemperando tale diritto con le complessive esigenze di vita che si pongono nel caso concreto, sempre in relazione e con l’interesse del minore.

Di conseguenza, il diritto alla bigenitorialità va correttamente inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, presenza idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi; difatti entrambe le figure hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. Civ., 23 settembre 2015, n. 18817).

Nello specifico, in tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve orientare la propria decisione sia verso l’esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori che con riferimento alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione

Il Giudice di fronte ad una separazione con figli minori, volgerà sempre la sua scelta primaria verso l’affido condiviso, proprio per attuare la genitorialità.

In tal senso si è chiaramente espresso il legislatore con l’art 337 ter c.c. “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriali. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli“.

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