Si rischia di perdere l’affidamento condiviso dei figli se “parcheggiati” sempre dai nonni.

Legali Bomenuto & Romeo > Blog > Articoli > Si rischia di perdere l’affidamento condiviso dei figli se “parcheggiati” sempre dai nonni.

Il genitore che decide di lasciare le figlie dai nonni, anziché tenerle con se nel giorno di propria spettanza, rischia di perdere l’affidamento condiviso.

I giudici di piazza Cavour pongono un nuovo punto fermo di riferimento nell’ambito dell’affido condiviso, generando una profonda riflessione sul ruolo del genitore, non solo giuridica, ma etica e morale sulla qualità del tempo trascorso e condiviso con i propri figli e sulla presenza dei nonni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra riportata, ha rigettato il ricorso di un padre contro il provvedimento della Corte d’appello di Milano, confermando l’affido esclusivo delle figlie alla madre, ritenendo inammissibile il motivo che censurava la violazione degli artt. 2, 13, 29, 30 e 32 Cost e art. 6 CEDU.

Era emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali come il padre trascorresse poco tempo con le minori, che venivano invece regolarmente lasciate tutto il giorno con i nonni, ai quali venivano delegate le funzioni genitoriali.

È una sentenza corposa questa della Cassazione che in ben 50 pagine di motivazione ad uno ad uno dichiara inammissibili o infondati i 31 motivi d’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano.

Tutto trae origine da una causa di separazione giudiziale che era stata definita in primo grado con sentenza del tribunale di Milano che, in particolare, dichiarava la separazione personale tra i coniugi, affidava le figlie minori al comune, limitava la responsabilità genitoriale alle decisioni di maggiore interesse per le figlie, da assumersi da parte dell’ente affidatario sentiti i genitori a carico dei quali poneva gli eventuali oneri economici nella misura del 50% per ciascuno. Veniva disposto il collocamento delle minori – che continuava ad abitare nella casa familiare – presso la madre, riservando all’ente affidatario “di valutare la necessità di una diversa soluzione abitativa” per le bambine.

Veniva proposto appello avverso tale sentenza da entrambe le parti. La Corte di Appello, pronunciandosi con sentenza del 25.07.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare, affidava le figlie alla madre collocataria, confermando il regime di limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale, modificava il rapporto tra padre e figlie, regolamentando diversamente il relativo regime di visita, incaricando gli operatori del Comune di monitorare la situazione delle minori con possibilità di intervenire a limitazione o ampliamento degli incontri tra minori, padre e nonni paterni.

Ricorreva per Cassazione avverso tale sentenza il padre con ben 31 motivi di impugnazione, tutti ritenuti dalla Suprema Corte inammissibili o infondati; in particolare in merito alla perdita da parte del padre dell’affidamento delle due bambine si faceva rilevare che la Corte di merito aveva ben disposto in quanto, muovendo dagli esiti delle relazioni dell’ente affidatario, dava conto della circostanza che il padre trascorresse poco tempo con le figlie, in quanto le lasciava sempre con i propri genitori allontanandosi dalla casa presso cui egli continuava a portare le figlie, per tutto il giorno, facendo ritorno solo la sera e quindi delegando i suoi compiti genitoriali ai nonni paterni e pertanto dimostrando completo disinteresse verso le prole.

E’ una sentenza che fa discutere, se da un lato i giudici del Palazzaccio confermano e sottolineano l’importanza del ruolo del padre, dall’altro non tengono conto delle difficoltà attuative. Molti padri separati devono sottostare a turni di lavoro, e d’altro canto molti figli in costanza di matrimonio vengono delegati ai nonni.

Certamente i nonni, quali ascendenti, hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni in base all’art. 317 bis del codice civile, ma non possono sostituirsi in toto ad uno dei due genitori.

Per maggiori informazioni contatta gli avvocati Bomenuto e Romeo.

Contatti

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *