Abbandono del tetto coniugale

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Abbandono del tetto coniugale: uno dei doveri dei coniugi espressamente previsto dalla legge è di coabitare. In caso di allontanamento del coniuge dalla residenza familiare senza una giusta causa si può chiedere, nei suoi confronti, l’addebito.

Indice

Abbandono del tetto coniugale: che conseguenze subisco?

Dal momento in cui è stata presentata domanda di separazione, si può legalmente abbandonare la casa coniugale senza subire conseguenze di tipo civile o penale.

I doveri  nascenti dal matrimonio:

I doveri che derivano dal matrimonio sono disciplinati dall’articolo 143 del Codice Civile e sono:

  1. obbligo reciproco di fedeltà;
  2. coabitazione;
  3. assistenza morale;
  4. assistenza materiale;
  5. collaborazione e contribuzione nell’interesse dei bisogni della famiglia.

Crisi matrimoniale prima dell’abbandono del tetto coniugale.

i giudici di Piazza Cavour con le sent. n. 2183/2013 – 16285/2013: non si può parlare di rottura del matrimonio provocata dall’abbandono del tetto coniugale, quando avviene nel contesto di una situazione matrimoniale già irrimediabilmente compromessa. Ovviamente, sarà onere del coniuge, che ha abbandonato la casa, dimostrare che la predetta rottura era già avvenuta per altri motivi ed indipendentemente dal descritto allontanamento. In questo senso, anche le testimonianze (ad esempio dei genitori o di altri soggetti terzi) potrebbero essere più che sufficienti per dimostrare:

  1.  L’abbandono non ha determinato la rottura del matrimonio;
  2.  Il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso;
  3. Essendo diventata intollerabile la convivenza, l’abbandono ne è stato un effetto oppure era stato concordato tra i due coniugi ed a prescindere dai contrasti successivamente sorti e che hanno condotto alla separazione giudiziale.

La recentissima sentenza della Cassazione Civile, sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384 ha stabilito che: “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet.

Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

La ricerca di relazioni extraconiugali via internet, ha reso lecito l’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge tradito.

Quando può essere richiesto l’addebito per abbandono del tetto coniugale?

L’addebito puo essere chiesto solo con la separazione in Tribunale facendosi l’un l’altro causa (cosiddetta «separazione giudiziale»). Invece, se la coppia si mette d’accordo su  casa, assegno e mantenimento per figli (cosiddetta «separazione consensuale»), l’addebito non potrà essere inserito nemmeno con l’accordo delle parti.

L’art. 151 c.c. comma 2 stabilisce infatti che :”Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio

Deve essere dunque un comportamento doloso o corposo contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, che il Giudice dovrà  valutare caso per caso ai fini della pronuncia di addebito.

È a tal fine necessario la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della convivenza.

Difatti il giudice accoglierà detta domanda (ovvero di addebito) solo qualora la violazione dei doveri sia la causa diretta della separazione (in tal senso Cass. N. 4367/2003).

Cosa comporta l’addebito?

  • chi viene dichiarato responsabile del comportamento contestato (ossia gli viene addebitata la rottura del matrimonio) non può più chiedere l’assegno di mantenimento se economicamente più debole (resta il diritto a ricevere gli alimenti in caso di situazione di grave indigenza);
  • non ha diritto di successione in caso di premorte dell’altro coniuge prima del divorzio.

Non è, quindi, necessario attendere il provvedimento del Presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente.

L’articolo 570 del c.p. sanziona il mancato rispetto degli obblighi di assistenza familiare.

Difatti, se l’abbandono del domicilio domestico si sostanzia e si accompagna al mancato adempimento del generale obbligo di assistenza a favore del proprio coniuge, può scattare il reato. La Cassazione con la sentenza n. 22912/2013 ha chiarito come l’abbandono del domicilio domestico e/o del tetto coniugale è punibile solo se ha avuto come risultato la descritta mancata assistenza.

Inoltre, se l’abbandono è avvenuto per giusta causa, cioè è stato dovuto all’intollerabilità della convivenza e non per futili motivi, la descritta responsabilità penale non è configurabile.

https://www.diritto.it/labbandono-del-tetto-coniugale-e-le-relative-conseguenze/

 

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